Sicurezza sul Lavoro
“Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona“
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo
La SSL – Servizi Sicurezza Lavoro snc offre i suoi servizi per agevolare le aziende nel rispetto degli obblighi del Testo Unico sulla Sicurezza (D.lgs. 81/08).
I nostri consulenti qualificati operano con diligenza per coadiuvare il Datore di Lavoro nell’analisi dei rischi marginali e specifici che possono intercorrere durante le fasi produttive e operative all’interno dell’azienda, oppure i rischi da interferenza nel caso in cui due o più aziende lavorino nello stesso luogo di lavoro e per garantire la sicurezza all’interno dei cantieri edili. I nostri consulenti sono professionisti regolarmente formati per ricoprire il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per tutte le tipologie di impresa.
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Catalogo dei servizi di consulenza per la sicurezza sui luoghi di lavoro
D.V.R. – Documento di Valutazione dei Rischi.
Documento obbligatorio per qualsiasi Datore di Lavoro, a seguito della valutazione dei rischi aziendali, in presenza di anche un solo dipendente, collaboratore o stagista e per qualsiasi tipologia di attività (artt. 17 e 28 del D.lgs. 82/08). Il D.V.R. deve contenere:
- i riferimenti anagrafici, la descrizione, il flusso operativo e l’organigramma della sicurezza;
- la definizione delle mansioni presenti, l’elenco di macchinari, auto, attrezzature varie e sostanze chimiche presenti e utilizzate;
- la descrizione della tecnica ricognitiva utilizzata per la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione e protezione da adottare, incluso l’elenco dei Dispositivi di Protezione Individuali;
- le valutazioni qualitative dei rischi (analisi preliminari e descrittive) e quantitative dei rischi, delle mansioni e dei luoghi di lavoro (processo di quantificazione delle conseguenze);
- le indicazioni sulla sorveglianza sanitaria, ossia la serie di accertamenti che il Medico Competente.
D.U.V.R.I. Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti.
Documento obbligatorio per ogni Datore di Lavoro Committente con lo scopo di ridurre, fino all’abbattimento, tutti i rischi da interferenze e i costi della sicurezza, qualora vengano affidati dei lavori a ditte esterne o a lavoratori autonomi all’interno delle proprie aziende (art. 26 del D.lgs. 81/08). Il Committente ha l’obbligo di fornire tutte le informazioni relativi ai rischi specifici presenti nella propria azienda (art. 29 D.lgs. 81/08) e acquisire tutti certificati attestanti le idoneità tecniche e professionali degli appaltatori (art. 47 D.lgs. 81/08). Qualora non siano stati manifestati dei rischi, bisogna evidenziarne l’assenza con la redazione di contratto non rischioso tra aziende.
Il D.U.V.R.I. deve essere aggiornato ogni qualvolta siano posti in essere nuovi contratti di appalto, nuove imprese, variazioni strutturali o tecnologiche, utilizzo di nuove attrezzature. Non si compila in caso di cantieri edili per cui, invece, è previsto il Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) e la stesura del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) da parte delle imprese appaltatrici.
P.O.S. – Piano Operativo di Sicurezza.
Documento obbligatorio per tutte le imprese che operano all’interno di un cantiere edile, anche se temporaneo o mobile, e per ogni cantiere in cui si lavora (Allegato XV D.lgs. 81/08). Il P.O.S. deve contenere:
- i riferimenti anagrafici, la descrizione, il flusso operativo e l’organigramma della sicurezza;
- la definizione delle mansioni presenti, l’elenco di macchinari, auto, attrezzature varie e sostanze chimiche presenti e utilizzate;
- la descrizione della tecnica ricognitiva utilizzata per la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione e protezione da adottare, incluso l’elenco dei Dispositivi di Protezione Individuali; l’esito del rapporto di valutazione del rumore; la valutazione finale dei rischi;
- i riferimenti delle imprese esecutrici, con le qualifiche e le mansioni dei lavoratori operanti;
- la descrizione dell’attività di cantiere, turni di lavoro, fasi e procedure lavorative;
- le procedure previste dal P.S.C. (Piano di Sicurezza e di Coordinamento) ove previsto.
R.S.P.P. – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Figura obbligatoria all’interno di un’azienda in cui sia presente almeno un dipendente, collaboratore o stagista (art. 38 D.lgs. 81/08). Il suo ruolo è determinante nella prevenzione dei rischi e nella tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici. Per questo motivo, l’R.S.P.P. è un consulente competente, interno o esterno all’azienda, e in possesso sia di un titolo di studio equivalente al diploma di istruzione superiore secondaria, sia dell’attestato di frequenza dei corsi di formazione specifici, con obbligo di aggiornamento professionale. Il ruolo può essere svolto dallo stesso Datore di Lavoro, il quale ha l’obbligo di frequentare un corso di formazione specifico e autonominarsi come tale (artt. 13, 31, 34 D.lgs. 81/08), oppure da una figura esterna o interna, nominata dal Datore di Lavoro (artt. 31, 34 D.lgs.81/08).