D.U.V.R.I.

Un lavoro più dignitoso per una crescita economica più inclusiva e sostenibile
Agenda 2030

La SSL – Servizi Sicurezza Lavoro snc redige Documenti Unici per la Valutazione dei Rischi da Interferenze, aiutando le imprese committenti a valutare tutti i rischi di interferenza che possono esserci nel lavorare in presenza di una o più imprese nello stesso luogo di lavoro.
I nostri consulenti analizzano la vostra situazione di impresa committente e valutano, caso per caso, quali rischi da interferenze possano o meno intercorrere tra committente e appaltatore. La nostra consulenza fornisce cosicché supporto al Datore di Lavoro Committente nella verifica dei requisiti tecnici, professionali e assicurativi degli appaltatori e nella comunicazione dei rischi specifici presenti in azienda.

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notizie e normative

Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenza

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) è un obbligo di legge per ogni Datore di Lavoro Committente (DLC) che deve adottare per ridurre al minimo fino all’abbattimento tutti i rischi da interferenze e i costi della sicurezza, qualora vengano affidati dei lavori a ditte esterne o a lavoratori autonomi all’interno delle proprie aziende (art. 26 del D.lgs. 81/08). Il DLC è obbligato a verificare l’idoneità tecnica-professionale degli appaltatori attraverso l’acquisizione dei certificati di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice attestante i requisiti di idoneità (art. 47 D.lgs. 81/08). Contemporaneamente, il DLC è obbligato a fornire tutte le informazioni relativi ai rischi specifici presenti nella sua azienda, eliminando le interferenze tra le aziende o riducendo al minimo i rischi da interferenze (art. 29 D.lgs. 81/08). Qualora non siano stati manifestati dei rischi, bisogna evidenziarne l’assenza con la redazione di contratto non rischioso tra aziende.

Il D.U.V.R.I. deve essere aggiornato ogni qualvolta siano posti in essere nuovi contratti di appalto, nuove imprese, variazioni strutturali o tecnologiche, utilizzo di nuove attrezzature. Non si compila in caso di cantieri edili per cui, invece, è previsto il Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) le cui imprese appaltatrici redigono il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.).