Corsi Sicurezza Lavoro
“Molti perdono il lavoro e molti perdono, lavorando, la vita”
Eduardo Galeno
La formazione per la sicurezza, oltre a essere un obbligo di legge per tutte le aziende, legiferato dal D.lgs. 81/2008 (Testo Unico per la Sicurezza, artt. 36 e 37), è un diritto per tutti i lavoratori e le lavoratrici, nonché un’opportunità di crescita personale e miglioramento delle competenze professionali. La tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro è un interesse economico e sociale per l’azienda: attraverso la garanzia di un ambiente di lavoro sano, confortevole e sicuro, assicurano la produttività aziendale e, quindi, la crescita economica locale e nazionale.
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SICUREZZA SUL LAVORO
Secondo l’art. 37 del D.lgs. 81/08, il Datore di Lavoro (DL) assicura la formazione adeguata in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro a ciascun lavoratore o lavoratrice aziendale, ivi inclusi i tirocinanti, gli stagisti e i collaboratori. Tale formazione (ed eventualmente il relativo addestramento) è obbligatoria per:
- nuovi rapporti di lavoro;
- trasferimenti o cambi di mansione;
- nuove tecnologie o attrezzature utilizzate;
- nuovi rischi evidenziati dalla relativa valutazione.
La formazione dei lavoratori e delle lavoratrici avviene in due moduli, entrambi con validità quinquennale:
- Formazione Generale (4h): è comune a tutte le tipologie aziendali e vengono affrontati i concetti generali di prevenzione e controllo dei rischi, sorveglianza sanitaria, diritti e doveri, etc.
- Formazione Specifica (4-12h): vengono fornite le nozioni sui rischi che si possono incontrare effettivamente in azienda ed è da ripetere qualora un lavoratore cambi mansione o posto di lavoro. La durata del corso dipende dalla classe di rischio in cui è individuata l’azienda secondo l’Accordo Stato Regioni del 21 Dicembre 2021.
- Rischio Basso (uffici, negozi): almeno 4h di formazione specifica.
- Rischio Medio (autotrasporti, imprese agricole): almeno 8h di formazione specifica.
- Rischio Alto (industrie): almeno 12h di formazione specifica.
Il Datore di Lavoro (DL) è il soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione del lavoro o dell’unità produttiva all’interno dell’azienda, assumendo poteri decisionali e di spesa. Il DL è la figura preponderante per l’impresa e, secondo il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, il responsabile della valutazione di tutti i rischi marginali e specifici presenti, nonché della nomina delle altre figure principali della sicurezza sul lavoro e della formazione dei lavoratori (art. 18 D.lgs. 81/08). Il DL ha l’obbligo non delegabile di redigere il DVR e di nominare l’RSPP, compito che può essere svolto dallo stesso DL (artt. 28 e 17 del D.lgs. 81/08, rispettivamente).
Anche per il DL è prevista la formazione obbligatoria (comma 7, art. 37 D.lgs. 81/08) e l’aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con cadenza almeno biennale o quando necessario e obbligatoriamente in presenza (salvo altre disposizioni di legge). La durata e i contenuti dei corsi per DL verranno predisposti dagli Accordi Stato Regioni.
Il DL che che intende svolgere, nei casi previsti dal Testo Unico, i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (DL-RSPP) è obbligato a svolgere sempre formazione adeguata (art. 34 D.lgs. 81/08), in accordo con le modalità e i contenuti espressi nell’Accordo Stato Regioni del 21 Dicembre 2011, ovvero:
- Rischio Basso (16h), rivolto a titolari di uffici, negozi, supermercati, bar, ristoranti, autofficine, hotel, etc.
- Rischio Medio (32h), rivolto a trasportatori, corrieri, scuole, aziende agricole e di allevamento, etc.
- Rischio Alto (48h). rivolto a mprese edili, tipografie, elettricisti, idraulici, falegnami, cliniche, laboratori di analisi, artigiani, etc.
I dirigenti sono le figure della sicurezza con il compito di attuare le direttive del datore di lavoro organizzando le attività lavorative e vigilando su di esse (art. 2 D.lgs.81/08), in ragione delle competenze professionali acquisite e dei poteri gerarchici e funzionali relativi agli incarichi conferiti. I dirigenti hanno gli stessi obblighi dei datori di lavori (esclusi quelli “non delegabili) che sono presenti nell’articolo 18 del D.lgs. 81/08.
Il corso risponde alle normative previste dall’art. 37 del Testo Unico e dall’Accordo Stato Regione del 21 Dicembre 2011, trattando argomenti giuridici e normativi sulla tutela della sicurezza e salute all’interno dell’azienda. La durata del corso è di 16h.
I preposti sovrintendono all’attività lavorativa e assicurano l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere d’iniziativa (art. 2 D.lgs. 81/08), in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferito. Devono frequentare appositi corsi di formazione adeguati ai propri compiti all’interno dell’impresa (artt. 19 e 37 del D.lgs. 81/08).
Il corso risponde alle normative previste dall’art. 37 del Testo Unico e dall’Accordo Stato Regione del 21 Dicembre 2011, trattando argomenti giuridici e normativi sulla tutela della sicurezza e salute all’interno dell’azienda. La durata del corso è di 8h.
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è quella persona in possesso di capacità e requisiti professionali adeguate alla natura dei rischi presenti in azienda (art. 32 del D.lgs. 81/08). L’RSPP è designato obbligatoriamente dal DL per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi (art. 17 D.lgs. 81/08).
L’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) è quella persona in possesso di capacità e requisiti professionali adeguate alla collaborazione con l’RSPP (art. 32 del D.lgs. 81/08). L’RSPP è nominato dal DL per implementare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi (art. 17 D.lgs. 81/08).
RSPP e ASPP devono essere presenti in un numero sufficiente in base alle caratteristiche dell’impresa.
Contenuti e corsi per RSPP/ASPP sono delineati dall’Accordo Stato Regioni del 7 Luglio 2016. In particolare:
- Modulo A (formazione generale di base): rivolto a tutti coloro che, in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, intendono iniziare il percorso formativo finalizzato a svolgere funzioni di RSPP/ASPP. Durata 28h (+ le verifiche finali).
- Modulo B (specializzazione rischi specifici): rivolto a tutti coloro che, in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, intendono svolgere le funzioni di RSPP/ASPP e hanno già frequentato il modulo A. Durata di 48h (+ verifica finale) per quasi tutti i settori produttivi, a eccezione dell’ulteriore integrazione prevista per:
- SP1 – Agricoltura (12h)
- SP2 – Cave/Costruzioni (16h)
- SP3 – Sanità residenziale (12h)
- SP4 – Chimica/Petrolchimica (16h)
- Modulo C (specializzazione relativa ad aspetti gestionali e relazionali): rivolto a tutti coloro che, in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, intendono svolgere le funzioni di RSPP/ASPP e hanno già frequentato il modulo A. Durata di 24h (+ verifiche finali).
Il Rappresentante dei Lavori per la Sicurezza (RLS) è quella persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto riguarda gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro (artt. 37, 47, 50 D.lgs. 81/08). I compiti dell’RLS riguardano la vigilanza e la tutela dell’igiene ambientale nel luogo di lavoro e l’individuazione del pericolo fino alla progettazione e applicazione delle misure di prevenzione e protezione. Inoltre, agisce da punto di riferimento tra datore di lavoro, lavoratori, sindacato ed istituzioni.
Il RLS può essere eletto dai lavoratori al loro interno nelle aziende fino a 15 dipendenti oppure dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali o, se queste mancano, al loro interno, nelle aziende con più di 15 dipendenti. Per aziende superiori ai 200 dipendenti possono essere eletti 3 RLS (fino a 1000 dipendenti) o 6 RLS (oltre i 1000 dipendenti).
Una volta eletto, il RLS deve frequentare un corso di formazione di 32h sui contenuti espressi dall’art. 2 del DM 16 gennaio 1997.
Gli Addetti Emergenze (AE) sono quelle figure designate dal DL e dal DG per l’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza (artt. 18, 43 del D.lgs. 81/08). In particolare:
- Addetti al servizio antincendio (AI), designati dal DL per provvedere all’attività di prevenzione e di lotta antincendio all’interno dell’azienda. I contenuti minimi di formazione sono indicati dal DM del 2 Settembre 2021, in vigora dal 4 Ottobre 2022. Gli aggiornamenti avvengono ogni 5 anni. Il Decreto distingue in:
- Luoghi di Livello 1 (ex Rischio Basso), con scarsa possibilità di sviluppo di focolai e dove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme. Durata della formazione: 4h (2h aggiornamento).
- Luoghi di Livello 2 (ex Rischio Medio), ovvero soggetti al controllo da parte dei Vigili del Fuoco. Durata della formazione: 8h (5h aggiornamento).
- Luoghi di Livello 3 (ex Rischio Alto), specificati in Allegato III del DPR 151/2011). Durata della formazione: 16h (8h aggiornamento).
- Addetti al primo soccorso (PS) sono quei lavoratori designati dal DL per l’attuazione delle misure di primo intervento interno e per l’attivazione degli interventi di pronto soccorso. I requisiti dell’addetto al primo soccorso e la sua formazione adeguati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal DM 388/2003. Gli aggiornamenti avvengono ogni 3 anni. I corsi si distinguono in:
- Gruppo A, per aziende soggette all’obbligo di dichiarazione, o con oltre 5 lavoratori del comparto agricoltura e dei comparti con indice infortunistico di invalidità permanente superiore a 4. Durata della formazione: 16h.
- Gruppo B-C, aziende con 3 o più lavoratori non rientranti nel Gruppo A. Durata della formazione: 12h.
Fermo restando che la formazione e l’addestramento sono necessari per qualsiasi attrezzatura di lavoro utilizzata in azienda, l’obbligo di partecipare a dei corsi di abilitazione con rilascio di attestato ricade solo per particolari macchinari o attrezzature, come stabilito dall’Accordo Stato Regioni del 22 Febbraio 2012. L’abilitazione è resa obbligatoria anche per utilizzo saltuario o occasionale dell’attrezzatura (Circolare ML dell’11 Marzo 2013).
I corsi per l’abilitazione devono essere condotti da personale con esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e da personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche dell’utilizzazione delle attrezzature, anche all’interno delle stesse aziende utilizzatrici o quelle produttrici le attrezzature in questione.
Il percorso di cui sopra non “insegna” a saper usare un macchinario, bensì disciplina l’utilizzo in sicurezza.
I corsi proposti riguardano:
- Macchine Movimento Terra (MMC). Macchinari industriali utilizzati per la movimentazione e rimodellazione dei terreni, ovvero: escavatori idraulici, escavatori a fune, caricatori frontali, terne, autoribaltabili a cingoli. Durata della formazione: 4h di teoria e 6h di pratica (per ciascuno) o 12h (completo).
- Carrelli Elevatori semoventi con conducente a bordo (CE). Veicoli dotati di ruote concepito per trasportare, trainare, spingere, sollevare e impilare su scaffalature qualsiasi tipo di carico, ovvero: carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico, carrelli o sollevatori semoventi a braccio rotativo. Durata della formazione: 8h di teoria e 4h di pratica (per ciascuno) o 8h (completo).
- Piattaforme di Lavoro Elevabili (PLE). Macchine destinate ai lavori in quota o in punti difficili da raggiungere con ponteggi e trabattelli, ovvero: PLE che operano su stabilizzatori e PLE senza stabilizzatori. Durata della formazione: 4h di teoria e 4h di pratica (per ciascuno) o 6h (completo).
- Trattori agricoli e forestali (TR). Un veicolo a motore, munito di almeno due assi, la cui funzione risiede nella potenza di trazione e che è concepito per tirare, spingere, portare o azionare determinati strumenti, macchine o rimorchi destinati ad essere impiegati nell’attività agricola o forestale, ovvero: trattori su ruote e trattori a cingoli. Durata della formazione: 3h di teoria e 5h di pratica (per ciascuno) o 6h (completo).
- Pompe di Calcestruzzo (PC). Un dispositivo costituito da una o più parti estensibili, montato su un telaio di automezzo, autocarro, rimorchio o veicolo per uso speciale capace di scaricare un calcestruzzo omogeneo, attraverso il pompaggio del calcestruzzo stesso. Durata della formazione: 7h di teoria e 7h di pratica.
- Gru. Macchina per il sollevamento e lo spostamento di carichi, costituita essenzialmente da un braccio lungo, fisso o girevole, alla cui estremità è posta una carrucola fornita di un organo flessibile di sollevamento. Nello specifico:
- ad Autocarro (GRA): gru a motore comprendente una colonna, che ruota attorno a una base ed un gruppo bracci che è applicato alla sommità della colonna. Durata della formazione: 4h di teoria e 8h di pratica.
- a Torre (GRT): gru costituita da a una torre verticale munita nella parte superiore da un braccio girevole e orientabile sul quale scorre il carrello rinviante le funi di sollevamento. Durata della formazione:
- rotazione in basso e rotazione in alto: 8h teoria e 4h di pratica;
- rotazione sia in basso che in alto: 8h teoria e 6h di pratica.
- Mobili Autocarrate (GRMA): gru a motore, montata di regola su un veicolo (eventualmente su un rimorchio) e comprendente una colonna che ruota attorno a una base e un gruppo di bracci applicato alla sommità della colonna. Durata della formazione: 7h di teoria e 7h di pratica + 4h modulo aggiuntivo per gru con falco.